Art. 6.
(Istituzione del Fondo per la lotta contro le povertà estreme).

      1. Per favorire il rilancio e la promozione di iniziative di contrasto alle più gravi forme di disagio sociale, di assistenza e presa in carico delle persone che versano in stato di grave emarginazione e delle persone senza fissa dimora, anche allo scopo di prevenire e di rimuovere le cause di caduta nei circuiti dell'illegalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale un fondo, denominato Fondo per la lotta contro le povertà estreme, finalizzato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento alle persone che vivono in condizione di povertà estrema.
      2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome

 

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di Trento e di Bolzano. Una quota delle risorse del Fondo, definita ai sensi del comma 6, è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.
      4. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato in particolare alla realizzazione sul territorio di azioni e di progetti di carattere sperimentale e innovativo, fondati su un approccio multidimensionale, sulla costruzione di reti di partenariato tra soggetti pubblici e del privato sociale e finalizzati principalmente alla prima accoglienza, al ripristino di condizioni primarie di dignità della persona, all'accompagnamento e al reinserimento sociale. Nei comuni di cui al comma 3 il Fondo è destinato anche alla realizzazione di interventi per la lotta contro il degrado delle periferie e dei quartieri sensibili.
      5. Al fine di favorire il monitoraggio, la diffusione delle conoscenze, lo scambio delle buone prassi e la qualità degli interventi, il Ministero della solidarietà sociale costituisce un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità del presente articolo. Il servizio opera in raccordo con il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      6. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati ai comuni individuati dal comma 3 e 500.000 euro destinati al finanziamento del servizio di cui al comma 5.
      7. Previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, è erogata ai comuni di cui al comma 3 un'anticipazione nella misura del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per gli stessi
 

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comuni per l'anno in corso ai sensi del comma 6. Con lo stesso decreto sono disposte le occorrenti variazioni di bilancio. L'anticipazione è assegnata a ciascun comune sulla base della quota ad esso attribuita nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli stessi comuni.